Art. 10 Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, l'attestazione di conformita', di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato. 2. L'attestazione di conformita' di cui al comma 1, anche nel caso di uno o piu' documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, puo' essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto e' sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato.