Art. 12
Misure di sicurezza
1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato,
il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con
il responsabile della sicurezza e il responsabile del sistema di
conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione
informatica dei documenti, nell'ambito del piano generale della
sicurezza ed in coerenza con quanto previsto in materia dagli
articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette misure sono indicate
nel manuale di gestione.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 2, secondo
periodo.