Art. 9
Formazione del documento amministrativo informatico
1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto
indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto
specificato nel presente Capo.
2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 1,
del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli
strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero
acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui
agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice.
3. Il documento amministrativo informatico, di cui all'art 23-ter
del Codice, formato mediante una delle modalita' di cui all'art. 3,
comma 1, del presente decreto, e' identificato e trattato nel sistema
di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo
del registro di protocollo e degli altri registri di cui all'art. 53,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonche' degli albi,
degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualita'
personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni su supporto
informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all'art. 40,
comma 4, del Codice, con le modalita' descritte nel manuale di
gestione.
4. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli
articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate e trattate
come i documenti amministrativi informatici nel sistema di gestione
informatica dei documenti di cui al comma 3 ovvero, se soggette a
norme specifiche che prevedono la sola tenuta di estratti per
riassunto, memorizzate in specifici archivi informatici
dettagliatamente descritti nel manuale di gestione.
5. Il documento amministrativo informatico assume le
caratteristiche di immodificabilita' e di integrita', oltre che con
le modalita' di cui all'art. 3, anche con la sua registrazione nel
registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori,
negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati
contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al
comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, comma 8, eventuali
ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche
amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno
esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.
7. Al documento amministrativo informatico viene associato
l'insieme minimo dei metadati di cui all'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i
documenti soggetti a registrazione particolare che comunque possono
contenere al proprio interno o avere associati l'insieme minimo dei
metadati di cui all'art. 3, comma 9, come descritto nel manuale di
gestione.
8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali
ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per
ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui esso si
riferisce, e descritti nel manuale di gestione.
9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di
tipo generale o appartenente ad una tipologia comune a piu'
amministrazioni, sono definiti dalle pubbliche amministrazioni
competenti, ove necessario sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e trasmessi all'Agenzia per
l'Italia digitale che ne cura la pubblicazione on line sul proprio
sito.
10. Ai fini della trasmissione telematica di documenti
amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano
sui loro siti gli standard tecnici di riferimento, le codifiche
utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software
di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul
proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle
suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla
trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi,
le amministrazioni provvedono a richiedere a questi opportuna
certificazione di correttezza funzionale dell'applicativo e di
conformita' dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche
pubblicate.