Art. 20 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni previste  dal  presente  Titolo  possono  essere
concesse in favore dei soggetti di cui all'art.  4,  comma  7,  fatto
salvo quanto previsto ai commi 2  e  3  del  presente  articolo,  che
intendono  realizzare,  nell'ambito  di  un  programma  di   sviluppo
industriale o per la tutela  ambientale,  cosi'  come  definiti  agli
articoli 5 e 6, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di  cui
all'art.  21,  nonche'  nell'ambito  di  un  programma  di   sviluppo
turistico, cosi' come definito all'art. 7, i progetti di  innovazione
dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al  medesimo
art.  21.  Nell'ambito  dei  suddetti  programmi  di   sviluppo,   le
agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di  ricerca
e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo  le
imprese operanti nei settori di attivita' economica indicati all'art.
14, comma 6, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attivita'
di cui alla sezione A "agricoltura, silvicoltura e pesca"  e  di  cui
alla divisione 05  "estrazione  di  carbone  (esclusa  torba)"  della
sezione B della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
2007, che possono accedere alle agevolazioni  previste  nel  presente
Titolo esclusivamente nella qualita'  di  imprese  aderenti,  di  cui
all'art. 4, comma 7, nell'ambito di programmi di sviluppo di cui agli
articoli 5 e 6. 
  3.  Per  i  progetti  di  innovazione  dell'organizzazione   e   di
innovazione  di  processo,  le  imprese  di  grandi  dimensioni  sono
ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con  PMI  dove
queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per  cento  del
totale  dei   costi   ammissibili   del   progetto   di   innovazione
dell'organizzazione o di innovazione di processo.