Art. 20 Soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, che intendono realizzare, nell'ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, cosi' come definiti agli articoli 5 e 6, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 21, nonche' nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, cosi' come definito all'art. 7, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attivita' economica indicati all'art. 14, comma 6, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attivita' di cui alla sezione A "agricoltura, silvicoltura e pesca" e di cui alla divisione 05 "estrazione di carbone (esclusa torba)" della sezione B della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualita' di imprese aderenti, di cui all'art. 4, comma 7, nell'ambito di programmi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 6. 3. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.