Art. 21 Progetti ammissibili 1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto. 2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori.