Art. 21 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al  presente  Titolo
possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita'  di
ricerca  industriale,  di  sviluppo  sperimentale,   di   innovazione
dell'organizzazione e di innovazione  di  processo  finalizzate  alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o  servizi  o  al  notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti,  tramite  lo
sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie riportate  nell'allegato
n. 3 al presente decreto. 
  2.  I  progetti  previsti  dal  presente  Titolo   possono   essere
realizzati nell'intero territorio nazionale e devono  essere  avviati
successivamente alla presentazione della domanda di  agevolazioni  di
cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure  la  data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  ad
ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi  altro  impegno  che   renda
irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio dei lavori.