Art. 22 Spese e costi ammissibili 1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti: a) il personale del soggetto proponente; b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; d) le spese generali; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. 2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attivita' di ricerca industriale, per le attivita' di sviluppo sperimentale, per le attivita' di innovazione dell'organizzazione e per le attivita' di innovazione di processo. 3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.