Art. 22 
 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Con  riferimento  alle  attivita'  di  ricerca  industriale,  di
sviluppo  sperimentale,  di  innovazione  dell'organizzazione  e   di
innovazione di processo sono  agevolabili,  nella  misura  congrua  e
pertinente  e  secondo  le   indicazioni   e   i   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 2, i costi riguardanti: 
    a) il personale del soggetto proponente; 
    b) gli strumenti e  le  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca, sviluppo e innovazione; 
    c) la ricerca contrattuale, quali  le  conoscenze  e  i  brevetti
acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali
condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza  e
gli altri  servizi  utilizzati  esclusivamente  per  l'attivita'  del
progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 
    d) le spese generali; 
    e) i materiali utilizzati per  lo  svolgimento  del  progetto  di
ricerca, sviluppo e innovazione. 
  2. I costi di cui al comma 1 devono essere  rilevati  separatamente
per le attivita' di ricerca industriale, per le attivita' di sviluppo
sperimentale, per le attivita' di innovazione  dell'organizzazione  e
per le attivita' di innovazione di processo. 
  3. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.