Art. 23 Forma ed intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste: a) dall'art. 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; b) dall'art. 29 del Regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 del Regolamento GBER. 3. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc e_rates.html