Art. 23 
 
 
               Forma ed intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme  di  cui
all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste: 
    a) dall'art. 25 del Regolamento GBER, per i progetti  di  ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale; 
    b)  dall'art.  29  del  Regolamento  GBER,  per  i  progetti   di
innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo. 
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall'art.  30
del Regolamento GBER. 
  3. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime,  rispetto  ai  costi  agevolabili,  calcolate  in
equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato
dell'aiuto espresso come  percentuale  del  valore  attualizzato  dei
costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in  piu'
rate sono attualizzati alla  data  della  concessione.  Il  tasso  di
interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di
riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel sito internet all'indirizzo seguente: 
  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc
e_rates.html