Art. 24 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti
di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre  agevolazioni
pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle  concesse  a
titolo "de  minimis"  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  n.
1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.