Art. 25 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. Per i progetti  di  ricerca  e  sviluppo  la  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni   e'   subordinata   alla   notifica
individuale  e  alla  successiva  autorizzazione   da   parte   della
Commissione  europea,  secondo  quanto  previsto   dalla   disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione, qualora: 
    a)  nel  caso  di  un   progetto   prevalentemente   di   ricerca
industriale, l'importo dell'aiuto  supera  20  milioni  di  euro  per
impresa e per progetto; 
    b)  nel  caso  di  un  progetto   prevalentemente   di   sviluppo
sperimentale, l'importo dell'aiuto supera  15  milioni  di  euro  per
impresa e per progetto; 
    c) nel caso di un progetto di innovazione dell'organizzazione e/o
di innovazione di processo, l'importo dell'aiuto supera  7,5  milioni
di euro per impresa e per progetto.