Art. 26 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in  tutto  o  in  parte,
secondo quanto previsto nella  determinazione  di  concessione  delle
agevolazioni qualora il soggetto beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo  progetto  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura,
ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso ovvero  non  corrisponda  gli
interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; 
    e) non porti  a  conclusione,  entro  il  termine  stabilito,  il
progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi  di  forza  maggiore
e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente  di  durata
non  superiore  a  dodici  mesi,  ovvero,  qualora  il  programma  di
investimento sia  eseguito  in  misura  parziale  e  non  risulti,  a
giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale; 
    f)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per
le PMI, dal completamento del progetto; 
    g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,
conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza
dell'autorizzazione dell'Agenzia; 
    h) non consenta i controlli del Ministero  o  dell'Agenzia  sulla
realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto; 
    i) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    l) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto
del progetto  di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    m) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni. 
  2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere  b),
e), g), h), i), l) ed m) la revoca  delle  agevolazioni  concesse  e'
totale. 
  3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  a),
la revoca e' parziale, in  relazione  alle  spese  afferenti  i  beni
oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa
a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca  e'  totale
nel caso in cui l'eventuale cumulo di  agevolazioni  sia  rilevato  a
seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che  l'impresa  ne  abbia
dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei  beni
oggetto   di   altre   agevolazioni   determini   il    venir    meno
dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato;
nella fattispecie di cui alla lettera c), la  revoca  e'  totale  nel
caso in cui la dichiarazione mendace o gli  atti  falsi  siano  stati
resi ai fini della  concessione  delle  agevolazioni;  la  revoca  e'
parziale, ed e' commisurata agli indebiti  vantaggi  goduti,  qualora
resi  nelle  fasi  di  fruizione  ed  erogazione  delle  agevolazioni
concesse; nella fattispecie di cui alla  lettera  d),  la  revoca  e'
totale  nel  caso   di   mancato   pagamento   degli   interessi   di
preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo
contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due  rate
del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera  f),  la
revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima  della
ultimazione del progetto; la revoca e' parziale ed e' commisurata  al
periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo  stabilito,  qualora
le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione
del progetto. 
  4. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o  in  parte  il
beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano
i  presupposti,  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.