Art. 15 Progettazione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione 1. I direttori dei Poli museali regionali per gli istituti e i luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza, ivi inclusi le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico gestiti dalle Soprintendenze Archeologia, elaborano ed approvano, previo parere della Direzione generale Musei, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi. 2. Con riferimento all'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'istruttoria da parte dei soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera n), e 35, comma 2, lettera, l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva ipotesi in cui siano previsti lavori sugli immobili sede dello svolgimento dei servizi.