Art. 16 Assegnazione di istituti e luoghi della cultura 1. Ai Poli museali regionali, in sede di prima applicazione, sono assegnati i musei e i luoghi della cultura e gli immobili e/o complessi elencati nell'Allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Con uno o piu' decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali. 2. Le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico elencati nell'Allegato 3 del presente decreto sono assegnati alla gestione dei Poli museali regionali, ferma rimanendo la competenza delle Soprintendenze Archeologia in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con uno o piu' successivi decreti ministeriali, sono assegnati ai Poli museali regionali ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia; in tali aree e parchi restano comunque ferme le competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali regionali in materia di musei e luoghi della cultura, ivi inclusa la elaborazione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, comma 1.