Art. 16 
 
 
           Assegnazione di istituti e luoghi della cultura 
 
  1. Ai Poli museali regionali, in sede di prima  applicazione,  sono
assegnati i musei e  i  luoghi  della  cultura  e  gli  immobili  e/o
complessi elencati nell'Allegato  3  del  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante. Con uno  o  piu'  decreti  ministeriali
sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura,  immobili
e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali. 
  2.  Le  aree  e  i  parchi  archeologici  aperti  al  pubblico  e/o
suscettibili di essere aperti al pubblico  elencati  nell'Allegato  3
del presente decreto sono assegnati alla gestione  dei  Poli  museali
regionali,  ferma  rimanendo  la  competenza   delle   Soprintendenze
Archeologia in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con  uno  o
piu' successivi decreti ministeriali, sono assegnati ai Poli  museali
regionali  ulteriori  aree  o  parchi  archeologici  che,  ai   sensi
dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono  gestiti  dalle  Soprintendenze
Archeologia;  in  tali  aree  e  parchi  restano  comunque  ferme  le
competenze  della  Direzione  generale  Musei  e  dei  Poli   museali
regionali in materia di musei e luoghi della cultura, ivi inclusa  la
elaborazione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 15,  comma
1.