Art. 7 
 
 
           Consenso alla trasmissione della documentazione 
                       in formato elettronico 
 
  1. Prima della conclusione del  contratto  o  della  sottoscrizione
della proposta, l'impresa o  l'intermediario  possono  acquisire  dal
cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale,  il
consenso  alla   trasmissione   della   documentazione   in   formato
elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. 
  2. Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  l'impresa  o  l'intermediario
assolvono comunque agli obblighi di valutazione  dell'adeguatezza  di
cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. A tal
fine possono avvalersi anche di modalita' informatiche. 
  3. L'impresa e l'intermediario tengono traccia del consenso reso ai
sensi  del  comma  1  e   della   sua   eventuale   revoca,   nonche'
dell'indirizzo di posta elettronica  del  cliente  e  delle  relative
variazioni. Il contraente comunica  all'impresa  o  all'intermediario
ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato. 
  4. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione in formato
elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai  sensi
del presente articolo. 
  5. Il consenso di cui al comma 1 puo' essere reso dal  cliente  con
riferimento ad un singolo contratto o anche  a  tutti  gli  eventuali
successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario  o  con
la  medesima  impresa,  fermo  restando,  in  relazione   a   ciascun
contratto, l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  2.  Il
consenso puo' essere reso dal contraente anche in corso di contratto,
relativamente alle future comunicazioni. 
  6. In ogni caso, il consenso di cui  al  comma  1  non  costituisce
consenso all'invio di  materiale  promozionale,  pubblicitario  o  di
altre comunicazioni commerciali.