Art. 7 Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l'impresa o l'intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa o l'intermediario assolvono comunque agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. A tal fine possono avvalersi anche di modalita' informatiche. 3. L'impresa e l'intermediario tengono traccia del consenso reso ai sensi del comma 1 e della sua eventuale revoca, nonche' dell'indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato. 4. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo. 5. Il consenso di cui al comma 1 puo' essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2. Il consenso puo' essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni. 6. In ogni caso, il consenso di cui al comma 1 non costituisce consenso all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.