Art. 9 
 
 
        Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni 
 
  1.  Le  imprese  e  gli  intermediari  favoriscono  l'utilizzo   di
strumenti elettronici per ricevere  e  riscontrare  le  richieste  di
informazioni, per la  gestione  dei  reclami  e  per  lo  scambio  di
comunicazioni.