Art. 14 Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni 1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto. 4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti; b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq; c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina. 5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalita' di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ))
Riferimenti normativi Per il testo vigente dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 si vedano le note riportate all'articolo 8. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): «Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia) (Omissis). 32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.» Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): «Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni) (Omissis). 4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a-c) (Omissis).; d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141 (per la rubrica si vedano le note riportate all'articolo 11): «Art. 4 (Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali) (Omissis). 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a-c) (Omissis).; d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 573 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 537 (Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri) 1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all' articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell' articolo 549.».