Art. 14 
 
 
Assicurazioni,   trasporto,   infrastrutture,   AISE,    cooperazione
                      civile-militare, cessioni 
 
  1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto  e  per
la  realizzazione   di   infrastrutture,   relativi   alle   missioni
internazionali di cui al presente decreto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio  2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  3. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di  euro  2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire  in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa,  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: 
  a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro  VBL
PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione  alle  Forze  armate  della
Repubblica di Gibuti; 
  b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito,  di  materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq; 
  c) euro 795.000, per la cessione, a titolo  gratuito,  di  settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina. 
  5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90  PROTETTO  e  tre  VM90
TORPEDO, nonche' di effetti  di  vestiario  ed  equipaggiamento  alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 
  6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma  4,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,  lettera
d), del  decreto-legge  1º  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.  141,  possono  essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2015,  l'ulteriore  spesa  di
euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero  alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari  con
le modalita' di cui  all'articolo  573  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo vigente dell'articolo 6,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 si  vedano  le  note  riportate
          all'articolo 8. 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma  32,
          del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
          polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo   sviluppo   e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione): 
              «Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze  armate  e
          di polizia) 
              (Omissis). 
              32. Il Governo  italiano  e'  autorizzato,  per  l'anno
          2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo  dello  Stato
          d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.» 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4,  comma  4,
          lettera d),  del  decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14  marzo  2014,
          n. 28 (Proroga delle missioni  internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione): 
                
              «Art.  4  (Assicurazioni,  trasporto,   infrastrutture,
          AISE, cooperazione civile-militare, cessioni) 
              (Omissis). 
              4. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno
          2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: 
              a-c) (Omissis).; 
              d)  alla   Repubblica   tunisina:   n.   25   giubbetti
          antiproiettile.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4,  comma  3,
          del decreto-legge 1 agosto 2014, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141  (per  la
          rubrica si vedano le note riportate all'articolo 11): 
              «Art.  4  (Assicurazioni  trasporti  e  infrastrutture,
          AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di
          scorta marittima, assetti nazionali) 
              (Omissis). 
              3.  Il  Ministero  della  difesa  e'   autorizzato,   a
          decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014,  a
          effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: 
              a-c) (Omissis).; 
              d) al  Regno  Hascemita  di  Giordania:  n.  24  Blindo
          Centauro.». 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  573  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art.  537   (Programmi   con   la   partecipazione   o
          collaborazione di Paesi esteri) 
              1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione
          dei  programmi  di  cui  all'  articolo  536  implicano  la
          partecipazione o,  comunque,  la  collaborazione  di  Paesi
          esteri, direttamente o per il tramite  di  agenzie  o  enti
          plurinazionali, il Ministro della difesa e'  autorizzato  a
          stipulare contratti o  comunque  ad  assumere  impegni  nei
          limiti dell'intera somma, considerando a questi fini  anche
          gli importi  da  riassegnare  a  bilancio  ai  sensi  dell'
          articolo 549.».