Art. 15 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
  a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso
il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite e il personale impiegato in attivita'  di  addestramento  delle
forze armate libanesi, missione di  cui  all'articolo  12,  comma  9,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar,  a  Tampa  e  in  servizio  di  sicurezza  presso  le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
  b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head  Quarter  di  Northwood:  diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  c) missione EUMM Georgia:  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
  d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP  Sahel  Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
nel  Gruppo  militare  di  osservatori  internazionali   EMOCHM,   in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e  gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di  Gibuti:  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica
democratica del Congo; 
  e) EUBAM Libya, compreso il personale  impiegato  nella  Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
  f) nell'ambito  della  missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale (( impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 5,
comma 3-bis, e nelle )) missioni di cui agli articoli 11, comma 6,  e
13, comma 3, del presente decreto e  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle
missioni Interim Air Policing della NATO. 
  (( 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati; 
  b) al comma 4: 
  1) le parole: «e della partecipazione di  personale  militare  alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente  decreto»  e
le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione
di cui al comma 1 e» sono soppresse; 
  2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma  1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «soggette  al  rischio  di   pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto  dei  rapporti
periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)»; 
  c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2016»; 
  d) al comma  5-bis,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4». 
  6-ter.  All'articolo  111,  comma  1,  lettera   a),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130» sono soppresse. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano  in
vigore il 1° giugno 2015. 
  6-quinquies.   Ogniqualvolta   siano   impiegate    nel    contesto
internazionale forze di polizia a ordinamento  militare,  il  Governo
specifica nella  relazione  quadrimestrale,  e  comunque  al  momento
dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrino  sotto  il  comando  della  Gendarmeria
europea (Eurogendfor). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3,  commi  da
          1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto  2009,  n.  108
          (Proroga   della   partecipazione   italiana   a   missioni
          internazionali): 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di personale) 
              1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
          nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo  dei  Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
              a) nella misura del  98  per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
              b) nella misura  del  98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
              c) nella misura intera al personale che partecipa  alla
          missione  EUPOL  COPPS  in  Palestina   e   alla   missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
              d) nella misura intera incrementata del 30  per  cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
              e) nella misura intera incrementata del 30  per  cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
              f)  nella  misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all' articolo 2, comma 11, non si applica l'  articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di  cui  all'
          articolo 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1º  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui  all'  articolo  2,  primo
          comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  se  militari  in
          servizio permanente o volontari in ferma  breve  trattenuti
          in servizio o  in  rafferma  biennale,  e  a  euro  70,  se
          volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
          primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              (Omissis). 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall' articolo 64 della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,
          possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
          modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
              10. ». 
                
              Si riporta il testo vigente degli articoli 3, comma  6,
          e 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del  decreto-legge  4
          novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la
          proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
          delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale
          della Difesa): 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di personale) 
              1-5. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  l'  articolo  13  del  decreto-legge  28
          dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2002,  n.  15,  si  applica  anche  al
          personale del Corpo  della  guardia  di  finanza  impiegato
          nelle missioni internazionali di cui al  presente  decreto,
          che abbia presentato domanda di partecipazione ai  concorsi
          interni banditi dal medesimo Corpo. 
              (Omissis).»; 
              «Art. 4 (Disposizioni in materia penale) 
              (Omissis). 
              1-sexies. Non e' punibile il militare  che,  nel  corso
          delle missioni di cui all' articolo 2, in conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga  delle  missioni
          internazionali  delle  forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione.   Misure   urgenti   antipirateria)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) 
              1. (Abrogato) 
              2. (Abrogato) 
              3. (Abrogato) 
              4.  Nell'ambito  delle  attivita'   internazionali   di
          contrasto alla pirateria, anche in  relazione  all'  azione
          comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10  novembre  2008,
          ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime
          Safety  Committee»  (MSC)  delle  Nazioni  Unite  in   seno
          all'«International   Maritime   Organization»   (IMO),   e'
          consentito, nei limiti di cui ai commi 5,  5-bis  e  5-ter,
          l'impiego di guardie giurate, autorizzate  ai  sensi  degli
          articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          a bordo delle navi mercantili battenti  bandiera  italiana,
          che transitano in acque internazionali soggette al  rischio
          di pirateria, individuate con decreto  del  Ministro  della
          difesa, sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione   internazionale,   dell'interno    e    delle
          infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto  dei  rapporti
          periodici  dell'  Organizzazione  marittima  internazionale
          (IMO). 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre  2009,  n.  154,  adottato  in  attuazione  dell'
          articolo 18 del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 30 giugno  2016  possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
              5-bis.   Il   personale   di   cui    al    comma    4,
          nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
          limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
          pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi  comuni  da
          sparo  nonche'   le   armi   in   dotazione   delle   navi,
          appositamente predisposte per la  loro  custodia,  detenute
          previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
          alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e  31
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.   La   predetta
          autorizzazione  e'  rilasciata  anche  per  l'acquisto,  il
          trasporto e la cessione in comodato al  medesimo  personale
          di cui al comma 4. Con le medesime  autorizzazioni  possono
          essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
          bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti  degli  Stati
          le cui acque territoriali sono confinanti  con  le  aree  a
          rischio pirateria individuate con il decreto  del  Ministro
          della  difesa,  di  cui  al  comma  4.  Con   le   medesime
          autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
          lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma  5,
          nei porti  degli  Stati  le  cui  acque  territoriali  sono
          confinanti con le aree a rischio di  pirateria  individuate
          con il decreto del Ministro della difesa, di cui  al  comma
          4. 
              5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
          31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative  dei
          commi 5 e 5-bis, comprese  quelle  relative  all'imbarco  e
          allo sbarco delle armi,  al  porto  e  al  trasporto  delle
          stesse e del relativo  munizionamento,  alla  quantita'  di
          armi detenute a bordo della nave  e  alla  loro  tipologia,
          nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma  4  ed
          il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
          di cui al medesimo comma. 
              6. (Abrogato) 
              6-bis. (Abrogato) 
              6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 3  e
          4  ,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          settembre 2007, n. 171 (Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
          2006-2007): 
                
              «Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di guardia) 
              (Omissis). 
              3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o   in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'  articolo  9  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              4. A decorrere dal 1°  gennaio  2008,  ai  sensi  dall'
          articolo 12- ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
          2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e  3
          nell'ambito delle risorse disponibili, e'  attribuito,  con
          le stesse modalita' previste dal presente  articolo,  anche
          ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
          cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
          corrispondenti. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma  3,
          della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in  materia
          di trattamento economico del personale militare): 
              «Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere) 
              (Omissis). 
              3. Per la  eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1791, commi 1
          e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (per  la
          rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14): 
              «Art. 1791 (Retribuzione base dei  volontari  in  ferma
          prefissata) 
              1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con  la
          qualifica di soldato, comune di  2^  classe  e  aviere,  e'
          corrisposta una paga netta  giornaliera  determinata  nella
          misura percentuale del 60  per  cento  riferita  al  valore
          giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
          dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in rafferma annuale e per i  volontari  in  ferma
          prefissata  quadriennale.  In   aggiunta   al   trattamento
          economico di cui ai commi 1 e  2,  ai  volontari  in  ferma
          prefissata di un anno e in rafferma  annuale  che  prestano
          servizio  nei  reparti  alpini  e'  attribuito  un  assegno
          mensile di cinquanta euro. 
              (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  209,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga
          della partecipazione italiana a missioni internazionali): 
              «Art. 5 (Disposizioni in materia penale) 
              1. Al personale militare che  partecipa  alle  missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l' articolo 9, commi 3, 4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'articolo  12  del  codice  di  procedura  penale,   se
          commessi  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini  o  beni
          italiani, in alto mare o in  acque  territoriali  altrui  e
          accertati nelle aree in cui si svolge la  missione  di  cui
          all'  articolo  3,  comma  14,   sono   puniti   ai   sensi
          dell'articolo 7  del  codice  penale  e  la  competenza  e'
          attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l' articolo 9, commi
          5  e  6,  del  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
          n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o  il  fermato  possono
          essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria. 
              6-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma   4,   per
          l'esercizio   della   giurisdizione   si    applicano    le
          disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali.  In
          attuazione dell' Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
          del 10 novembre 2008, e della decisione  2009/293/PESC  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
          previste dall'articolo  2,  primo  paragrafo,  lettera  e),
          della citata Azione comune e  la  detenzione  a  bordo  del
          vettore militare delle persone che  hanno  commesso  o  che
          sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per  il
          tempo strettamente  necessario  al  trasferimento  previsto
          dall'articolo 12 della medesima Azione  comune.  Le  stesse
          misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
          pirateria, e la detenzione a  bordo  del  vettore  militare
          possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
          stipulati da Organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte. 
              6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano anche ai procedimenti in corso  alla  data  della
          sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti  e  le
          comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 111, comma 1, lettera
          a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  (per  la
          rubrica si vedano le note riportate all'articolo 14),  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art.  111   (Competenze   particolari   della   Marina
          militare) 
              1. Rientrano nelle competenze  della  Marina  militare,
          secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: 
              a) la vigilanza a tutela degli  interessi  nazionali  e
          delle vie di comunicazione marittime al di la'  del  limite
          esterno del mare territoriale e l'esercizio delle  funzioni
          di polizia dell'alto mare demandate  alle  navi  da  guerra
          negli spazi marittimi internazionali dagli articoli  200  e
          1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
          dalla legge 2 dicembre 1994,  n.  689,  nonche'  di  quelle
          relative  alla  salvaguardia  dalle  minacce   agli   spazi
          marittimi internazionali, ivi compreso  il  contrasto  alla
          pirateria; 
              (Omissis).».