Art. 10 
 
 
                      Responsabilita' per danni 
 
  1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono
risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della  loro  attivita'.
Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a  favore  dei
proprietari  dei  terreni  per  le  opere  effettuate   anche   fuori
dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei  titoli  concessori
unici, ai  sensi  degli  articoli  10  e  31  del  regio  decreto  n.
1443/1927.