Art. 10 Responsabilita' per danni 1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivita'. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli concessori unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.