Art. 11 
 
 
        Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle 
        lavorazioni e garanzie di continuita' dell'esercizio 
 
  1. Le operazioni di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  devono
essere eseguite nel rispetto  delle  norme  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche,  come
integrato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  886/1979
nonche' nel rispetto delle norme di cui  ai  decreti  legislativi  25
novembre 1996, n. 624 e 9  aprile  2008,  n.  81  e  successive  loro
modificazioni. 
  2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia
di sicurezza dei luoghi di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti  polizia  giudiziaria
e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG. 
  3. Il titolare di un permesso di prospezione, o di  ricerca,  o  di
una concessione di coltivazione, o di  un  titolo  concessorio  unico
deve fornire alle Sezioni UNMIG i mezzi per effettuare ispezioni  sui
luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in
Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o
certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal  decreto
direttoriale di cui al successivo art. 19, comma 6,  resta  ferma  la
facolta' da parte delle Sezioni  UNMIG  di  disporre,  a  carico  del
richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite  di
controllo agli impianti. 
  4. Il titolare di un permesso di prospezione, o di  ricerca,  o  di
una concessione di coltivazione, o di  un  titolo  concessorio  unico
deve fornire al Ministero  le  informazioni  richieste  di  carattere
economico e tecnico relative alla propria attivita'. 
  5. L'esplorazione, l'estrazione e la  coltivazione  di  idrocarburi
sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/1999  e
sue modifiche  e  integrazioni,  ad  eccezione  delle  operazioni  in
terraferma di trattamento chimico o termico e del  deposito  ad  esse
relativo che comportano l'impiego delle sostanze  pericolose  di  cui
all'allegato I dello stesso decreto. 
  6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono
nel  rispetto  di  ogni  altra  prescrizione  imposta   dalle   altre
amministrazioni interessate, ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. 
  7. Nel  caso  di  evento  che  provochi  interruzioni  o  modifiche
significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi,  non  dipendente  dalla  volonta'  del
titolare di un permesso di  prospezione,  o  di  ricerca,  o  di  una
concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio  unico,  deve
essere data comunicazione tempestiva al Ministero.