Art. 11 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuita' dell'esercizio 1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonche' nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG. 3. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire alle Sezioni UNMIG i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui al successivo art. 19, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. 4. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attivita'. 5. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto. 6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 7. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volonta' del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.