Art. 14 Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni 1. Ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, commi da 78 a 82-sexies della legge 23 agosto 2004, n. 239, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica.