Art. 14 
 
 
          Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione 
             di idrocarburi e le relative autorizzazioni 
 
  1. Ai sensi del combinato disposto dell' art.  1,  commi  da  78  a
82-sexies della legge 23  agosto  2004,  n.  239,  dell'art.  38  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del  comma  552
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  attivita'  di
prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  e  le  relative
opere previste nei programmi lavori,  incluse  le  opere  strumentali
alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento  dei
titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori  del  perimetro
delle concessioni di coltivazione o  dei  titoli  unici  in  fase  di
coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e  sono  di
pubblica  utilita',  urgenti  e  indifferibili.  I  relativi   titoli
minerari  comprendono  la   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' e urgenza dell'opera  e  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in esse  compresi,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  e
successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui
sopra  comportino  la  variazione  degli  strumenti  urbanistici,  il
rilascio  delle  relative  autorizzazioni  ha  effetto  di   variante
urbanistica.