Art. 15 Verifica esecuzione programmi 1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.