Art. 15 
 
 
                    Verifica esecuzione programmi 
 
  1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia  all'atto
del conferimento che successivamente per  la  tutela  del  giacimento
qualora dall'esercizio della concessione, o  del  titolo  concessorio
unico nella fase di coltivazione, nonostante  l'osservanza  di  tutti
gli  obblighi  imposti  dal  presente  disciplinare  e  dal   decreto
direttoriale di cui all'art.  19,  comma  6,  derivi  pregiudizio  al
giacimento stesso.