Art. 6 
 
 
              Concessioni di stoccaggio di gas naturale 
            e concessioni di coltivazione di idrocarburi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 11  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  su  una  stessa  area  possono
coesistere una concessione di  stoccaggio  di  gas  naturale  ed  una
concessione di coltivazione di idrocarburi, o un  titolo  concessorio
unico nella fase di coltivazione, relative  a  distinti  livelli  nel
sottosuolo. 
  2. Gli impianti della concessione  di  coltivazione  o  del  titolo
concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono
essere  distinti  e  indipendenti  da  quelli  della  concessione  di
stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.