Art. 6 Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo. 2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.