Art. 7 
 
 
                     Modifiche programma lavori 
 
  1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico,  in
caso di necessita' di integrazioni o modificazioni  significative  al
programma di ricerca, sviluppo o  coltivazione  e  comunque  tali  da
modificare  il  profilo  di   produzione   e   il   quadro   emissivo
originariamente previsto, e' tenuto a presentare  preventivamente  il
programma al Ministero. 
  2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una
concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico  non
puo'   sospendere   o   modificare   il   programma   lavoro    senza
giustificazione tecnica o riconosciuta  causa  di  forza  maggiore  o
senza la  preventiva  autorizzazione  del  Ministero  secondo  quanto
previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  3. Le attivita'  finalizzate  a  migliorare  le  prestazioni  degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la
reiniezione delle acque di strato o della frazione  gassosa  estratta
in  giacimento,  se  effettuate  a  partire  da  opere  esistenti   e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione  dei  programmi  di
lavoro gia' approvati, ai sensi del comma 82-sexies  della  legge  20
agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34,  della  legge
23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 38,  comma  11,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad
autorizzazione  rilasciata  dalle  Sezioni   UNMIG   competenti   per
territorio, secondo le modalita' stabilite dal  decreto  direttoriale
di  cui  all'art.  19,  comma  6.  Le  autorizzazioni  relative  alla
reiniezione delle acque di strato o della frazione  gassosa  estratta
in giacimento sono rilasciate con la prescrizione  delle  precauzioni
tecniche necessarie a garantire  che  esse  non  possano  raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri  ecosistemi,  secondo  quanto
previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e  dei
pozzi che non comportino modifiche  impiantistiche  sono  soggette  a
comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione  UNMIG  competente
per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma  6
sono  stabiliti  gli  interventi  e  le  tipologie  di  attivita'  da
classificare quali manutenzione straordinaria. 
  5. Il titolare della concessione o  del  titolo  concessorio  unico
nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione  della  stessa
per  scadenza  del  termine,  rinuncia  o  decadenza,  e'  costituito
custode,  a  titolo  gratuito,  del  giacimento  e   delle   relative
pertinenze sino alla data di compilazione del verbale  di  riconsegna
degli stessi allo Stato. 
  6. Ai fini della cancellazione del  titolo  minerario,  la  Sezione
UNMIG  competente  attesta  la  cessazione  dell'attivita'  mineraria
previo accertamento della rimozione degli impianti di coltivazione.