Art. 7 Modifiche programma lavori 1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessita' di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, e' tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero. 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non puo' sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 3. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6 sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attivita' da classificare quali manutenzione straordinaria. 5. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna degli stessi allo Stato. 6. Ai fini della cancellazione del titolo minerario, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell'attivita' mineraria previo accertamento della rimozione degli impianti di coltivazione.