Art. 8 Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale 1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento puo' essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la piu' opportuna azione diplomatica presso le autorita' dello Stato frontista per convenire le modalita' con le quali sara' coltivato il giacimento predetto.