Art. 8 
 
 
            Giacimenti che si estendono oltre la linea di 
       delimitazione della piattaforma continentale nazionale 
 
  1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da
ambo  le  parti  della  linea  di  delimitazione  della   piattaforma
continentale con altro Stato frontista, con  la  conseguenza  che  il
giacimento puo' essere razionalmente coltivato con  programma  unico,
il titolare rivolge istanza al Ministero per la piu' opportuna azione
diplomatica presso le autorita' dello Stato frontista  per  convenire
le modalita' con le quali sara' coltivato il giacimento predetto.