Art. 9 Attivita' di coltivazione nel mare continentale in prossimita' di aree di altri paesi rivieraschi 1. Al fine di tutelare risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. 3. Il progetto e' corredato di studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2 e del progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di cui al comma 1 decade qualora nel corso delle attivita' vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attivita'. 4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per un periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modalita' di controllo di cui al comma 3, che le attivita' non hanno prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa.