Art. 6 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari  i  fondi
immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art.  33,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. 
  2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014,  la
struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo'
essere costituita, alternativamente nei seguenti modi: 
    a) da immobili di proprieta' pubblica  individuati  dall'art.  9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, 
    b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da  altri  immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei  limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di  investimento
di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi,  anche
nel caso di fondi di cui alla  lettera  b),  comma  2,  soltanto  gli
edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla istruzione universitaria.