Art. 7 
 
               Progetti di investimento - Definizione 
 
  1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge  n.  91  del  2014,  si   intende   il   programma   di
valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento  energetico,
riguardante gli immobili di proprieta' pubblica,  quali  gli  edifici
scolastici,  gli  asili  nido,  gli  edifici   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla  istruzione  universitaria,  ricompresi  nei  fondi  immobiliari
costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
  2. I progetti di investimento  dovranno  garantire  la  convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi
di  ritorno  dell'investimento.  Tale  dimostrazione  dovra'   essere
rappresentata in un separato documento riportante i costi  energetici
per singole  componenti  concorrenti  al  calcolo  della  prestazione
energetica complessiva  dell'edificio,  il  costo  energetico  totale
dell'edificio  nella  situazione   anteriore   all'intervento   e   i
corrispondenti costi energetici per singole  componenti  e  totale  a
realizzazione definitiva dell'intervento. 
  3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno,  per
ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: 
    a) la tipologia di intervento da attuare; 
    b) i costi  totali  dell'intervento,  compresi  quelli  derivanti
dalla   diagnosi   energetica,   dalla   certificazione    e    dalla
progettazione; 
    c)   i   costi   energetici   e   di   esercizio    dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento; 
    d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; 
    e) che l'importo del finanziamento agevolato  richiesto,  sommato
ad  eventuali  contributi  pubblici  a  fondo  perduto  o  ad   altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al  Fondo  di  Investimento,  sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 
  4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra'  comportare
per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili  al
Fondo di Investimento un aumento degli oneri e  dei  canoni  rispetto
alla sommatoria  degli  oneri  e  dei  canoni  imputati  all'immobile
antecedentemente l'attuazione  degli  interventi  di  efficientamento
energetico. 
  5. Il progetto di investimento  non  puo'  comportare  ulteriori  e
maggiori oneri per la finanza pubblica.