Art. 7 Progetti di investimento - Definizione 1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprieta' pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovra' essere rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell'intervento. 3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: a) la tipologia di intervento da attuare; b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione; c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento; d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di Investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra' comportare per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili al Fondo di Investimento un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile antecedentemente l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico. 5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.