Art. 8 
 
Criteri minimi  degli  interventi,  importo  massimo  finanziabile  e
                  durata massima del finanziamento 
 
  1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel  progetto
di investimento devono rispettare i criteri di  cui  all'art.  4  del
presente decreto. 
  2. Ai progetti di investimento  di  cui  all'art.  7  del  presente
decreto possono  essere  concessi,  nei  limiti  di  importo  massimo
finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma  1  e  nel
limite  massimo  del  20%  del  valore  del  Fondo  di   investimento
immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di
20 anni. L'importo massimo  complessivo  del  finanziamento  a  tasso
agevolato non puo', in ogni caso,  superare  Euro  20.000.000,00  per
singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento
agevolato non potra' comunque superare la durata massima del fondo di
investimento  immobiliare  chiuso  beneficiario   del   finanziamento
costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del  decreto-legge  n.  98
del 2011. 
  3. L'importo massimo  finanziabile,  comunque,  non  potra'  essere
superiore all'importo determinato ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,
lettera e) del presente decreto.