Art. 9 
 
               Fondi d'investimento immobiliari chiusi 
 
  1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare  chiusi
degli  immobili  ricompresi  nel  progetto  di  investimento  di  cui
all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto  compatibili,
le  norme  e  le  procedure  previste  all'art.  33,  comma  2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art.  10,
comma  1  e  si  impegnano  a  pagare  le  rate   di   rimborso   del
finanziamento. 
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
oneri per  la  finanza  pubblica,  in  particolare  per  il  soggetto
pubblico che conferisce gli immobili.