Art. 7 
 
 
                            Accertamento 
 
  1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei  compiti  di  vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti  dalla
normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione,  rilevi  la
mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei  dati  di
cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede  al  RT
dell'amministrazione interessata di  attestare  all'Autorita',  entro
quindici giorni, il nominativo  del  responsabile  della  violazione,
ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale
per la  trasparenza  e  l'integrita',  od  altro  atto  organizzativo
interno, e' responsabile dell'omessa pubblicazione.  Nella  richiesta
e' specificato che in mancanza di attestazione di  detto  nominativo,
si presume la responsabilita' del RT ai sensi degli articoli 46 e  47
del d.lgs. 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati  di  cui
all'art.  47,  comma  2,  secondo  periodo,  dipenda  dalla   mancata
comunicazione degli stessi da parte degli  amministratori  societari,
il  RT  e'  tenuto  altresi'  ad   attestare   i   nominativi   degli
amministratori societari inadempienti. 
  La richiesta e'  comunicata  anche  all'OIV,  o  all'organismo  con
funzioni analoghe ed  e'  formulata  con  espresso  riferimento  alla
disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. 
  2. In ogni caso il RT, nel fornire  riscontro  alla  richiesta  sui
dati identificativi di cui  al  comma  1,  trasmette  contestualmente
anche  l'indirizzo  PEC  o  altro  recapito  del  responsabile  della
violazione e/o  dell'amministratore  societario,  necessari  ai  fini
della notifica della  contestazione  in  conformita'  alla  normativa
vigente in materia. In mancanza la notifica  puo'  essere  effettuata
anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24  novembre
1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente regolamento. 
  3. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive
degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il
Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.