Art. 7 Accertamento 1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro quindici giorni, il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', od altro atto organizzativo interno, e' responsabile dell'omessa pubblicazione. Nella richiesta e' specificato che in mancanza di attestazione di detto nominativo, si presume la responsabilita' del RT ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 47, comma 2, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, il RT e' tenuto altresi' ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadempienti. La richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. 2. In ogni caso il RT, nel fornire riscontro alla richiesta sui dati identificativi di cui al comma 1, trasmette contestualmente anche l'indirizzo PEC o altro recapito del responsabile della violazione e/o dell'amministratore societario, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita' alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo' essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente regolamento. 3. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.