Art. 8 
 
 
                       Avvio del procedimento 
                    sanzionatorio e contestazione 
 
  1.  Sussistendo  i  presupposti  per   l'avvio   del   procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al  responsabile  della  violazione
e/o all'amministratore societario, entro il termine di 90 giorni  dal
ricevimento dell'attestazione del responsabile della trasparenza,  la
contestazione della violazione di cui all'art. 47,  comma  2,  d.lgs.
33/2013. 
  2. Della contestazione e' data  notizia  al  rappresentante  legale
dell'amministrazione interessata, al RT, ove diverso dal responsabile
della violazione, all'OIV nonche' al Prefetto. 
  3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati, nel rispetto  di  quanto  previsto  nella  legge  n.
689/1981: 
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; 
    b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto  di  memorie  e  documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione; 
    c) l'Ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o
comunicazioni successive; 
    d) la possibilita' e i termini del pagamento  della  sanzione  in
misura ridotta, in conformita' a quanto previsto dall'art.  16  della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento. 
  4. Il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  estingue  il
procedimento sanzionatorio. 
  5. L'Ufficio, in applicazione di  criteri  generali  predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o  in  parte,  le  richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.