Art. 6 
 
 
                      Programma di liquidazione 
 
  1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte  le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di  fallimento,";  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Il mancato rispetto (( del termine di centottanta giorni di
cui al primo periodo )) senza giustificato motivo e' giusta causa  di
revoca del curatore."; 
    b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera:  ";  f)  il
termine   entro   il   quale   sara'   completata   la   liquidazione
dell'attivo."; 
    c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il termine di
cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere  due  anni
dal  deposito  della  sentenza  di  fallimento.  Nel  caso  in   cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore  ritenga
necessario  un  termine  maggiore,  egli   e'   tenuto   a   motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano  tale  maggior
termine."; 
    d) al terzo comma, dopo la parola  "curatore"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  107,"  e
dopo  la  parola  "professionisti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
societa' specializzate"; 
    e) dopo l'ottavo comma, e'  aggiunto  il  seguente:  "Il  mancato
rispetto dei termini previsti dal  programma  di  liquidazione  senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore." 
  (( 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti  al
patrimonio  del  fallimento  mediante  trascrizione  della   sentenza
dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni
interessato puo' proporre reclamo avverso  la  trascrizione  a  norma
dell'articolo 36" )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 104-ter e  64  del
          citato regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  cosi'  come
          modificati dalle presente legge: 
              "Art. 104-ter. (Programma di liquidazione) 
              Entro sessanta giorni dalla redazione  dell'inventario,
          e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla  sentenza
          dichiarativa  di  fallimento,  il  curatore  predispone  un
          programma di liquidazione  da  sottoporre  all'approvazione
          del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine
          di  centottanta  giorni  di  cui  al  primo  periodo  senza
          giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 
              Il programma costituisce l'atto di pianificazione e  di
          indirizzo in ordine alle modalita' e  ai  termini  previsti
          per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: 
              a) l'opportunita' di disporre  l'esercizio  provvisorio
          dell'impresa, o  di  singoli  rami  di  azienda,  ai  sensi
          dell'articolo 104,  ovvero  l'opportunita'  di  autorizzare
          l'affitto  dell'azienda,  o  di  rami,  a  terzi  ai  sensi
          dell'articolo 104-bis; 
              b) la sussistenza di proposte di concordato ed il  loro
          contenuto; 
              c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o  revocatorie
          da esercitare ed il loro possibile esito; 
              d) le possibilita' di cessione  unitaria  dell'azienda,
          di  singoli  rami,  di  beni  o   di   rapporti   giuridici
          individuabili in blocco; 
              e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; 
              f) il  termine  entro  il  quale  sara'  completata  la
          liquidazione dell'attivo. 
              Il termine di cui alla lettera f) del precedente  comma
          non puo' eccedere due anni dal deposito della  sentenza  di
          fallimento. Nel caso in cui,  limitatamente  a  determinati
          cespiti dell'attivo,  il  curatore  ritenga  necessario  un
          termine maggiore, egli e' tenuto a motivare  specificamente
          in  ordine  alle  ragioni  che  giustificano  tale  maggior
          termine. 
              Il   curatore,   fermo   restando    quanto    disposto
          dall'articolo 107,  puo'  essere  autorizzato  dal  giudice
          delegato ad affidare ad  altri  professionisti  o  societa'
          specializzate  alcune   incombenze   della   procedura   di
          liquidazione dell'attivo. 
              Il comitato dei creditori  puo'  proporre  al  curatore
          modifiche al programma presentato. 
              Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
          con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
          supplemento del piano di liquidazione. 
              Prima della approvazione  del  programma,  il  curatore
          puo'  procedere   alla   liquidazione   di   beni,   previa
          autorizzazione del giudice delegato,  sentito  il  comitato
          dei creditori se gia' nominato,  solo  quando  dal  ritardo
          puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. 
              Il curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei
          creditori, puo' non acquisire  all'attivo  o  rinunciare  a
          liquidare uno o piu' beni, se l'attivita'  di  liquidazione
          appaia manifestamente non conveniente. In questo  caso,  il
          curatore ne da' comunicazione  ai  creditori  i  quali,  in
          deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare
          azioni  esecutive  o  cautelari  sui  beni  rimessi   nella
          disponibilita' del debitore. 
              Il  programma  approvato  e'  comunicato   al   giudice
          delegato che  autorizza  l'esecuzione  degli  atti  a  esso
          conformi. 
              Il mancato rispetto dei termini previsti dal  programma
          di liquidazione senza giustificato motivo e'  giusta  causa
          di revoca del curatore." 
              "Art. 64. (Atti a titolo gratuito) 
              Sono  privi  di  effetto  rispetto  ai  creditori,   se
          compiuti  dal  fallito  nei   due   anni   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento, gli atti  a  titolo  gratuito,
          esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti  in  adempimento
          di un dovere morale o a  scopo  di  pubblica  utilita',  in
          quanto la liberalita' sia proporzionata al  patrimonio  del
          donante. 
              I beni oggetto degli atti di cui al  primo  comma  sono
          acquisiti   al   patrimonio   del    fallimento    mediante
          trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
          caso di cui al  presente  articolo  ogni  interessato  puo'
          proporre  reclamo   avverso   la   trascrizione   a   norma
          dell'articolo 36.".