Art. 16 Autorita' locali di registrazione 1. Presso gli enti e le organizzazioni che intendono avvalersi delle procedure di sottoscrizione digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 viene istituita, nell'ambito delle rispettive organizzazioni di sicurezza, una LRA. 2. La LRA e' accreditata da parte della CA secondo le modalita' e le procedure operative descritte nel Manuale Operativo di cui all'art. 32. 3. La LRA procede al riconoscimento fisico delle persone, raccoglie i dati di interesse al fine di stabilirne le generalita' ed il possesso delle abilitazioni di sicurezza ed invia l'insieme delle informazioni necessarie al rilascio del Certificato alla CA, secondo quanto indicato nel Manuale Operativo di cui all'art. 32. 4. La LRA deve comunicare tempestivamente alla CA le variazioni dei dati relativi al personale gestito ai fini dell'eventuale aggiornamento delle liste di dei certificati revocati e sospesi. 5. La LRA nell'ambito della propria organizzazione: a) gestisce le richieste di certificazione; b) gestisce le richieste di revoca e sospensione dei certificati; c) distribuisce i dispositivi sicuri di firma che contengono i certificati qualificati generati dalla CA ai titolari accreditati unitamente alle credenziali. 6. La LRA e' responsabile, per dolo o colpa grave, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento sulla corretta procedura di riconoscimento delle persone, della raccolta dell'aggiornamento dei dati e del possesso delle necessarie autorizzazioni. 7. La LRA e' responsabile, per dolo o colpa grave, nei confronti di terzi dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alla perdita dei requisiti di firma.