Art. 19 
 
   Certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione 
 
  1. Per  i  certificati  qualificati  si  fa  riferimento  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014. 
  2. L'emissione di certificati qualificati relativi alle  chiavi  di
sottoscrizione avviene a seguito di una richiesta della  LRA  che  ha
l'obbligo di: 
    a)  accertare  l'autenticita'  della  richiesta  secondo   quanto
previsto dall' art. 16 comma 3; 
    b) assicurare la consegna al legittimo titolare. 
  3. Il termine del periodo di validita' del certificato  qualificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione e' anteriore  al  termine  del
periodo di validita' del certificato delle chiavi  di  certificazione
utilizzato per verificarne l'autenticita'. 
  4.  L'emissione  dei  certificati  qualificati  e'  registrata  nel
giornale di controllo di cui all'art. 26 specificando il  riferimento
temporale relativo alla registrazione. 
  5. I certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione
devono contenere almeno le seguenti informazioni: 
    a) indicazione che il certificato elettronico  rilasciato  e'  un
certificato qualificato; 
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; 
    c) denominazione e nazionalita' della CA; 
    d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente  identificato  come
tale del titolare del certificato; 
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati  per  verificare
la firma elettronica corrispondenti ai dati per la generazione  della
stessa in possesso del titolare; 
    f) indicazione del termine  iniziale  e  finale  del  periodo  di
validita' del certificato; 
    g) firma digitale della CA, realizzata in conformita' alle regole
tecniche definite nel Disciplinare Tecnico  di  cui  all'art.  33  ed
idonea  a  garantire  l'integrita'  e  la  veridicita'  di  tutte  le
informazioni contenute nel certificato medesimo. 
  6. Il certificato qualificato puo' inoltre contenere: 
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, la qualifica di  pubblico  ufficiale,
l'iscrizione  ad  albi  o   il   possesso   di   altre   abilitazioni
professionali, nonche' poteri di rappresentanza; 
    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarita' delle qualifiche e dai poteri di  rappresentanza  di  cui
alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 20, comma 3; 
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. 
  7. Il titolare, ovvero il terzo dal quale  derivano  i  poteri  del
titolare, comunicano tempestivamente alla CA per il tramite della LRA
il  modificarsi  o  venir  meno  delle  circostanze   oggetto   delle
informazioni personali di cui ai precedenti commi 4 e 5. 
  8.  Le  informazioni  personali  contenute  nel  certificato   sono
utilizzabili unicamente per  identificare  il  titolare  della  firma
digitale e per verificare la firma del documento informatico. 
  9.  La  CA  determina  il  periodo  di  validita'  del  certificato
qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione in funzione  della
robustezza crittografica delle chiavi impiegate. 
  10. La CA determina, riportandolo nel Disciplinare Tecnico  di  cui
all'art. 33, il periodo massimo di validita' del certificato relativo
alle chiavi di sottoscrizione in funzione  degli  algoritmi  e  delle
caratteristiche delle chiavi impiegate. 
  11. Le modalita' di formazione  del  certificato  qualificato  sono
riportate nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  12. La CA e la LRA conservano tutte  le  informazioni  relative  al
certificato qualificato, per  un  periodo  pari  a  venti  anni,  dal
momento della sua emissione.