Art. 19 Certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione 1. Per i certificati qualificati si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014. 2. L'emissione di certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione avviene a seguito di una richiesta della LRA che ha l'obbligo di: a) accertare l'autenticita' della richiesta secondo quanto previsto dall' art. 16 comma 3; b) assicurare la consegna al legittimo titolare. 3. Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione e' anteriore al termine del periodo di validita' del certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne l'autenticita'. 4. L'emissione dei certificati qualificati e' registrata nel giornale di controllo di cui all'art. 26 specificando il riferimento temporale relativo alla registrazione. 5. I certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) denominazione e nazionalita' della CA; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la generazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato; g) firma digitale della CA, realizzata in conformita' alle regole tecniche definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33 ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. 6. Il certificato qualificato puo' inoltre contenere: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 20, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. 7. Il titolare, ovvero il terzo dal quale derivano i poteri del titolare, comunicano tempestivamente alla CA per il tramite della LRA il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni personali di cui ai precedenti commi 4 e 5. 8. Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili unicamente per identificare il titolare della firma digitale e per verificare la firma del documento informatico. 9. La CA determina il periodo di validita' del certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione in funzione della robustezza crittografica delle chiavi impiegate. 10. La CA determina, riportandolo nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33, il periodo massimo di validita' del certificato relativo alle chiavi di sottoscrizione in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi impiegate. 11. Le modalita' di formazione del certificato qualificato sono riportate nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 12. La CA e la LRA conservano tutte le informazioni relative al certificato qualificato, per un periodo pari a venti anni, dal momento della sua emissione.