Art. 20 
 
                      Responsabilita' della CA 
 
  1. La CA che rilascia un certificato qualificato  e'  responsabile,
ove sia provato che abbia agito per dolo o  colpa  grave,  del  danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: 
    a)  sull'esattezza  e  sulla   completezza   delle   informazioni
necessarie per la verifica della firma in esso  contenute  alla  data
del  rilascio  e  per  il  rispetto  dei  requisiti  fissati  per   i
certificati qualificati; 
    b) sulla garanzia della corrispondenza, al momento  del  rilascio
del certificato, tra i dati comunicati dalla  LRA  per  la  creazione
della firma ed i  dati  per  la  verifica  della  firma  riportati  o
identificati nel certificato. 
  2. La CA che rilascia un certificato qualificato  e'  responsabile,
ove sia provato che abbia agito per dolo o colpa grave, nei confronti
dei terzi che facciano affidamento  sul  certificato  qualificato  da
essa rilasciato, dei danni provocati per effetto della mancata o  non
tempestiva registrazione della revoca o sospensione del  certificato,
secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un
valore limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato  il
certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore  limite  siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati  nel
certificato secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico  di  cui
all'art. 33. La CA non e' responsabile dei danni  derivanti  dall'uso
di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo  stesso
o derivanti dal superamento del valore limite.