Art. 20 Responsabilita' della CA 1. La CA che rilascia un certificato qualificato e' responsabile, ove sia provato che abbia agito per dolo o colpa grave, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie per la verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e per il rispetto dei requisiti fissati per i certificati qualificati; b) sulla garanzia della corrispondenza, al momento del rilascio del certificato, tra i dati comunicati dalla LRA per la creazione della firma ed i dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato. 2. La CA che rilascia un certificato qualificato e' responsabile, ove sia provato che abbia agito per dolo o colpa grave, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato qualificato da essa rilasciato, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o sospensione del certificato, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. La CA non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.