Art. 22 
 
Revoca e sospensione di certificati qualificati relativi alle  chiavi
                          di sottoscrizione 
 
  1. La CA revoca o sospende  il  certificato,  di  iniziativa  o  su
richiesta della LRA, nei seguenti casi: 
    a) il soggetto ovvero la sua organizzazione di  appartenenza  non
sono piu' abilitati a trattare dati classificati; 
    b) a seguito di richiesta, per il tramite della LRA, del titolare
o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare ovvero dalla LRA
stessa, secondo le modalita' previste nel Manuale  Operativo  di  cui
all'art. 32; 
    c) in presenza di abusi o falsificazioni; 
    d) per la compromissione della chiave privata o  del  dispositivo
sicuro per la generazione delle firme. 
  2. La CA e la LRA conservano le richieste di revoca  e  sospensione
per 20 anni. 
  3. La CA effettua la sospensione  e/o  la  revoca  del  certificato
mediante l'inserimento del suo codice identificativo nella lista  dei
certificati sospesi o revocati (CSL/CRL). 
  4. La CA  comunica,  per  il  tramite  della  LRA,  al  titolare  e
all'eventuale terzo interessato, l'avvenuta sospensione e/o la revoca
specificando la data e l'ora a partire  dalla  quale  il  certificato
risulta sospeso o revocato. 
  5. La CA indica, nel Manuale  Operativo  di  cui  all'art.  32,  la
durata massima del periodo di sospensione e le azioni  intraprese  al
termine dello stesso in assenza di diverse indicazioni da  parte  del
soggetto che ha richiesto la sospensione. 
  6. In caso di revoca di  un  certificato  sospeso,  la  data  della
stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione. 
  7. La sospensione e la cessazione della stessa  sono  annotate  nel
giornale di controllo di cui all'art. 26 con l'indicazione della data
e dell'ora di esecuzione dell'operazione. 
  8. La CA  comunica,  per  il  tramite  della  LRA,  al  titolare  e
all'eventuale  terzo  interessato  la  cessazione  dello   stato   di
sospensione del certificato, che sara' considerato come mai  sospeso,
specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato  ha
cambiato stato. 
  9. Tutte le comunicazioni relative alle operazioni  di  sospensione
e/o revoca dei certificati qualificati avvengono secondo le modalita'
indicate nel Manuale Operativo di cui all'art. 32.