Art. 22 Revoca e sospensione di certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione 1. La CA revoca o sospende il certificato, di iniziativa o su richiesta della LRA, nei seguenti casi: a) il soggetto ovvero la sua organizzazione di appartenenza non sono piu' abilitati a trattare dati classificati; b) a seguito di richiesta, per il tramite della LRA, del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare ovvero dalla LRA stessa, secondo le modalita' previste nel Manuale Operativo di cui all'art. 32; c) in presenza di abusi o falsificazioni; d) per la compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme. 2. La CA e la LRA conservano le richieste di revoca e sospensione per 20 anni. 3. La CA effettua la sospensione e/o la revoca del certificato mediante l'inserimento del suo codice identificativo nella lista dei certificati sospesi o revocati (CSL/CRL). 4. La CA comunica, per il tramite della LRA, al titolare e all'eventuale terzo interessato, l'avvenuta sospensione e/o la revoca specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato risulta sospeso o revocato. 5. La CA indica, nel Manuale Operativo di cui all'art. 32, la durata massima del periodo di sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza di diverse indicazioni da parte del soggetto che ha richiesto la sospensione. 6. In caso di revoca di un certificato sospeso, la data della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione. 7. La sospensione e la cessazione della stessa sono annotate nel giornale di controllo di cui all'art. 26 con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione. 8. La CA comunica, per il tramite della LRA, al titolare e all'eventuale terzo interessato la cessazione dello stato di sospensione del certificato, che sara' considerato come mai sospeso, specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato. 9. Tutte le comunicazioni relative alle operazioni di sospensione e/o revoca dei certificati qualificati avvengono secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo di cui all'art. 32.