Art. 23 
 
Sostituzione  delle  chiavi  di  certificazione  e  dei   certificati
  qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione 
 
  1. La procedura di sostituzione delle chiavi, generate dalla CA  in
conformita' all'art. 18, deve assicurare che non siano  stati  emessi
certificati qualificati con data di scadenza posteriore al periodo di
validita' del certificato relativo alla coppia sostituita. 
  2.  La  sostituzione  dei  certificati  qualificati,  generati   in
conformita' all'art. 19, avviene in conformita' con  quanto  indicato
nel Manuale Operativo di cui all'art. 32.