Art. 23 Sostituzione delle chiavi di certificazione e dei certificati qualificati relativi alle chiavi di sottoscrizione 1. La procedura di sostituzione delle chiavi, generate dalla CA in conformita' all'art. 18, deve assicurare che non siano stati emessi certificati qualificati con data di scadenza posteriore al periodo di validita' del certificato relativo alla coppia sostituita. 2. La sostituzione dei certificati qualificati, generati in conformita' all'art. 19, avviene in conformita' con quanto indicato nel Manuale Operativo di cui all'art. 32.