Art. 25 
 
                       Piano per la sicurezza 
 
  1. La CA definisce  un  piano  per  la  sicurezza  nel  quale  sono
contenuti almeno i seguenti elementi: 
    a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica; 
    b)  descrizione  dell'infrastruttura  di  sicurezza  per  ciascun
immobile rilevante ai fini della sicurezza; 
    c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili; 
    d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici; 
    e) attribuzione delle responsabilita'; 
    f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati; 
    g)  descrizione  delle  procedure  utilizzate  nell'attivita'  di
certificazione; 
    h) descrizione dei dispositivi installati; 
    i) descrizione dei flussi di dati; 
    l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; 
    m) procedura di gestione dei disastri; 
    n) analisi dei rischi; 
    o) descrizione delle contromisure; 
    p) specificazione dei controlli; 
    q)  procedura  di   continuita'   operativa   del   servizio   di
pubblicazione delle liste di revoca e sospensione. 
  2. Il piano per la sicurezza si attiene anche alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei  dati  personali  emanate  ai  sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  ed  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2014,
adottato ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.