Art. 26 
 
                        Giornale di controllo 
 
  1. Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme  delle
registrazioni  effettuate  anche  automaticamente   dai   dispositivi
installati presso  la  CA,  allorche'  si  verificano  le  condizioni
previste dal presente decreto. 
  2. Le registrazioni  possono  essere  effettuate  indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso. 
  3. A ciascuna registrazione e'  apposto  un  riferimento  temporale
generato con le modalita' descritte dal Disciplinare tecnico  di  cui
all'art. 33. 
  4. Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da  garantire
l'autenticita' delle annotazioni e consentire la  ricostruzione,  con
la necessaria accuratezza, di tutti  gli  eventi  rilevanti  ai  fini
della sicurezza. 
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile. 
  6. Le registrazioni contenute nel giornale di  controllo  non  sono
soggette a distruzione o cancellazione.