Art. 26 Giornale di controllo 1. Il giornale di controllo e' costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate anche automaticamente dai dispositivi installati presso la CA, allorche' si verificano le condizioni previste dal presente decreto. 2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso. 3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale generato con le modalita' descritte dal Disciplinare tecnico di cui all'art. 33. 4. Il giornale di controllo e' tenuto in modo da garantire l'autenticita' delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza. 5. L'integrita' del giornale di controllo e' verificata con frequenza almeno mensile. 6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo non sono soggette a distruzione o cancellazione.