Art. 29 
 
               Organizzazione del personale della LRA 
 
  1. L'organizzazione del personale,  in  possesso  delle  necessarie
abilitazioni di sicurezza, addetto al servizio della LRA e'  composto
da: 
    a) un responsabile del servizio di  registrazione  e  validazione
temporale; 
    b) un responsabile dei servizi tecnici. 
  2. Compiti e mansioni attribuiti alle figure professionali  di  cui
al precedente comma  sono  indicate  nel  Manuale  Operativo  di  cui
all'art. 32.