Art. 17 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nella misura dell'80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilita' pluriennale, sia quelle di gestione relative all'avvio dell'attivita' nei limiti indicati all'art. 16, comma 2. Le agevolazioni sono concedibili entro il limite massimo di euro 35.000,00 per progetti presentati da una singola impresa e di euro 70.000,00 per progetti presentati da cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese (ATI).