Art. 18 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui all'art. 17 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, al quale e' inoltre allegato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente capo. 3. Almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it gli schemi e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 4. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. Al termine della procedura di compilazione del progetto e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico. 5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5; c) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato. 6. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate ai commi 4 e 5 o al di fuori dei termini fissati con il provvedimento di cui al comma 2 non sono prese in esame.