Art. 18 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 17 sono concesse sulla  base  di
una procedura valutativa  con  procedimento  a  graduatoria,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande
di  agevolazione  sono  definiti   dal   Ministero   con   successivo
provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle  imprese,
al quale e' inoltre  allegato  l'elenco  degli  oneri  informativi  a
carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal
presente capo. 
  3. Almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui al  comma
2 il Soggetto gestore rende disponibili in  un'apposita  sezione  del
sito www.invitalia.it gli schemi e tutte le  informazioni  necessarie
alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 
  4.  Le   domande   di   agevolazione   devono   essere   presentate
esclusivamente  per  via  elettronica,   utilizzando   la   procedura
informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma  3  secondo
le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere  firmate
digitalmente,  nel   rispetto   di   quanto   disposto   dal   codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore. Al termine della procedura di compilazione del  progetto
e dell'invio telematico della domanda e degli allegati,  alla  stessa
e' assegnato un protocollo elettronico. 
  5. Alla domanda di agevolazione deve essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai  sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema  reso  disponibile
dal Soggetto gestore nel sito  di  cui  al  comma  3,  attestante  il
possesso dei requisiti di cui all'art. 5; 
    c) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato. 
  6. Le domande presentate secondo modalita' non  conformi  a  quelle
indicate ai commi 4 e 5 o al di fuori  dei  termini  fissati  con  il
provvedimento di cui al comma 2 non sono prese in esame.