Art. 20 
 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Al termine dell'attivita' istruttoria e  sulla  base  dell'esito
delle valutazioni, il Ministero, entro centoventi giorni dal  termine
stabilito per la presentazione delle domande  adotta  la  graduatoria
dei progetti agevolabili. La posizione in graduatoria e'  determinata
sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 19,
commi 2 e 3. La graduatoria e'  pubblicata  nel  sito  del  Ministero
www.mise.gov.it e nel sito del Soggetto gestore www.invitalia.it 
  2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base della determinazione di concessione adottata dallo  stesso
Soggetto gestore,  che  individua  le  caratteristiche  del  progetto
finanziato, le spese ammesse, nonche' la forma  e  l'ammontare  delle
agevolazioni,  regola  i  tempi  e  le  modalita'  per   l'attuazione
dell'iniziativa e per l'erogazione delle  agevolazioni,  riporta  gli
obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 
  3.  Il  Soggetto  gestore  comunica   tramite   PEC   al   soggetto
beneficiario la determinazione di concessione delle  agevolazioni  di
cui al comma 1. 
  4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve  essere
formalmente accettata  dal  beneficiario  entro  trenta  giorni,  con
comunicazione tramite PEC al Soggetto gestore.