Art. 20 Concessione delle agevolazioni 1. Al termine dell'attivita' istruttoria e sulla base dell'esito delle valutazioni, il Ministero, entro centoventi giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande adotta la graduatoria dei progetti agevolabili. La posizione in graduatoria e' determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3. La graduatoria e' pubblicata nel sito del Ministero www.mise.gov.it e nel sito del Soggetto gestore www.invitalia.it 2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione adottata dallo stesso Soggetto gestore, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, le spese ammesse, nonche' la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 3. Il Soggetto gestore comunica tramite PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro trenta giorni, con comunicazione tramite PEC al Soggetto gestore.