Art. 21 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  Il  soggetto  beneficiario   puo'   chiedere,   successivamente
all'accettazione   della   determinazione   di   concessione    delle
agevolazioni, un'anticipazione nella misura  del  30%  dell'ammontare
del contributo concesso, previa presentazione di idonea  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa a favore  del  Soggetto  gestore,  di
pari importo, irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta,  redatta  utilizzando  lo  schema  reso  disponibile   dal
Soggetto gestore nella sezione del sito internet di cui all'art.  18,
comma 3. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  ultimazione  del  progetto
agevolato il beneficiario deve presentare la richiesta di  erogazione
del  saldo  delle  agevolazioni  concesse,  unitamente  alle  fatture
quietanzate e a tutta la documentazione indicata nella determinazione
di concessione delle agevolazioni. L'erogazione delle agevolazioni e'
subordinata all'esito positivo delle verifiche  svolte  dal  Soggetto
gestore ai sensi del comma 3. 
  3. Il Soggetto gestore, anche  a  mezzo  di  societa'  controllate,
effettua un sopralluogo per verificare l'operativita' dell'iniziativa
agevolata e le spese richieste a contributo. In sede  di  sopralluogo
sono verificati: 
    a)  la  permanenza  delle  condizioni  soggettive  ed   oggettive
previste per la fruizione delle agevolazioni; 
    b) la regolarita' dei libri contabili e fiscali; 
    c) la conformita' agli originali della  documentazione  di  spesa
presentata; 
    d) l'esistenza, la funzionalita'  e  la  congruita'  delle  spese
richieste a contributo; 
    e)  l'avvenuto  ottenimento  delle   autorizzazioni   e   licenze
necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'.