Art. 21 Erogazione delle agevolazioni 1. Il soggetto beneficiario puo' chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nella sezione del sito internet di cui all'art. 18, comma 3. 2. Entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto agevolato il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, unitamente alle fatture quietanzate e a tutta la documentazione indicata nella determinazione di concessione delle agevolazioni. L'erogazione delle agevolazioni e' subordinata all'esito positivo delle verifiche svolte dal Soggetto gestore ai sensi del comma 3. 3. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di societa' controllate, effettua un sopralluogo per verificare l'operativita' dell'iniziativa agevolata e le spese richieste a contributo. In sede di sopralluogo sono verificati: a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; b) la regolarita' dei libri contabili e fiscali; c) la conformita' agli originali della documentazione di spesa presentata; d) l'esistenza, la funzionalita' e la congruita' delle spese richieste a contributo; e) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'.