Art. 22 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini del monitoraggio dei progetti agevolati, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2.