Art. 22 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione,  al  fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle
agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio  dei  progetti  agevolati,  i  soggetti
beneficiari sono tenuti a  corrispondere  a  tutte  le  richieste  di
informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal  Ministero  o  dal
Soggetto gestore. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a
favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o
dal Soggetto gestore, anche mediante  ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  e  le
condizioni  per  il  mantenimento  delle  agevolazioni.   Indicazioni
riguardanti le  modalita',  i  tempi  e  gli  obblighi  dei  soggetti
beneficiari in  merito  alle  suddette  attivita'  di  verifica  sono
contenute nella determinazione di concessione delle  agevolazioni  di
cui all'art. 20, comma 2.