Art. 23 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente  o  parzialmente,  dal
Soggetto gestore nei seguenti casi: 
    a) qualora  il  soggetto  beneficiario,  in  qualunque  fase  del
procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti  falsi
o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) mancata realizzazione del progetto ammesso  alle  agevolazioni
entro il termine stabilito, salvo i casi di  forza  maggiore  e/o  le
proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni  dalla  data  di
ultimazione dell'investimento; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 22; 
    g) mancato rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni; 
    h) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse  da  quelle
previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; 
    i) qualora risultino in corso a carico dei  soggetti  beneficiari
accertamenti di ogni autorita' competente per i quali sia applicabile
una misura di prevenzione per  effetto  delle  fattispecie  criminose
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.