Art. 10 
 
 
                       Decisione disciplinare 
 
  1. Il Consiglio di Presidenza, conclusa  la  discussione,  delibera
immediatamente in camera di consiglio. 
  2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione. 
  3.  Depositata  la  motivazione,   la   decisione   e'   comunicata
all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare  ed  al  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini   della   emanazione   del
provvedimento di cui al successivo art. 17.