Art. 10 Decisione disciplinare 1. Il Consiglio di Presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio. 2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione. 3. Depositata la motivazione, la decisione e' comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui al successivo art. 17.