Art. 12 
 
 
Rapporti tra il procedimento disciplinare ed  il  giudizio  civile  o
                               penale 
 
  1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente  dall'azione
civile di risarcimento del danno o dall'azione penale  relativa  allo
stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di
cui all'art. 11, comma 5, del presente Regolamento. 
  2. La sentenza penale irrevocabile ha autorita' di  cosa  giudicata
nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della  sussistenza
del fatto,  della  sua  illiceita'  penale  e  dell'affermazione  che
l'imputato lo ha commesso. 
  La sentenza irrevocabile  prevista  dall'art.  444,  comma  2,  del
codice  di  procedura  penale  ha  particolare  rilevanza   ai   fini
disciplinari  e  viene  valutata  unitamente  ad   atti   processuali
acquisiti. 
  Ha autorita' di cosa giudicata  nel  giudizio  disciplinare  quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.