Art. 12 Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale 1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente Regolamento. 2. La sentenza penale irrevocabile ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza irrevocabile prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali acquisiti. Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.