Art. 13 
 
 
                       Sospensione facoltativa 
 
  1.  Il  Consiglio  di  Presidenza,  su   richiesta   dei   titolari
dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno
cinque giorni, puo' disporne la sospensione provvisoria dall'incarico
e  dal  compenso  fisso  anche  prima   dell'eventuale   inizio   del
procedimento  disciplinare  ex  art.  11,  comma  2,   del   presente
Regolamento,  quando  al  medesimo  possono  essere  ascritti   fatti
rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per  la  loro  gravita',
siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni. 
  2.La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo non superiore ad anni  cinque.  Decorso  tale
termine la sospensione e' dichiarata inefficace con provvedimento del
Consiglio di Presidenza.