Art. 14 Sospensione obbligatoria 1. Il giudice tributario e' sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso fisso quando: a) nei suoi confronti e' emessa ordinanza cautelare custodiale o interdittiva; b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di cui all'art. 74 del d. p. r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente lettera; c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; d) e' condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); e) e' condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) nei suoi confronti e' applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e' dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.