Art. 15 Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni 1. Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, e' temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso. 2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero e' dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.